TAR Piemonte n. 653/2020: l’art. 244 introduce una responsabilità da attività produttive, estensibile al proprietario incolpevole nei limiti del valore acquisito dopo la bonifica, non agli enti istituzionalmente interessati, e trasmissibile mortis causa.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 10/2019) riconosce legittimo l’ordine di bonifica alla società subentrata per fusione per incorporazione, anche per condotte antecedenti l’introduzione dell’istituto.
Consiglio di Stato n. 6326/2020: l’ordine di rimozione al proprietario richiede un serio accertamento della colpa in contraddittorio. Esclusa la responsabilità da posizione; il potere è del Sindaco, non del dirigente.