SULL'OBBLIGO DI BONIFICA EX ART. 244 D.LGS. 152/2006
L’art. 244 introduce una responsabilità da attività produttive, estensibile al proprietario incolpevole nei limiti del valore acquisito dal sito dopo la bonifica, ma non agli enti istituzionalmente interessati e trasmissibile mortis causa.
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