Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012

Il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il regolamento in materia di successione e per il certificato successorio europeo nella zona UE, che si riferisce a tutte le successioni con “contiguità transfrontaliera” (regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012).

Questa è infatti negli ultimi anni una costellazione che si manifesta sempre più frequentemente: la nonna ha lasciato una casa di vacanza in Toscana e denaro in una banca olandese, oppure il nonno si è trasferito in Grecia a coltivare olive e lì muore. Oppure i nonni sono emigrati 60 anni fa dall’Italia, ma hanno ancora un patrimonio in patria. Lo scopo del regolamento europeo è chiaro, ossia di avere nell’area UE regole uniformi per il trattamento delle successioni in un contesto internazionale. È un dato di fatto che i potenziali defunti sono diventati molto più disponibili ad investimenti esteri oppure a trasferimenti in zona UE.

Il criterio dell’ultima residenza abituale

A parte tutti i problemi pratici con i quali devono combattere gli eredi per un caso di morte all’estero, possono presentarsi delle sorprese in base alle nuove regole valide in tutta la UE. A differenza degli anni precedenti, dove solo la cittadinanza era determinante per l’applicazione del diritto di successione, d’ora in poi per tutti gli effetti giuridici dell’apertura della successione si fa riferimento al diritto dell’ultimo luogo di dimora. Così i figli tedeschi in qualità di eredi improvvisamente soggiacciono alle norme di successione spagnola, dal momento che il padre per anni si è goduto il sole di Maiorca, prima di morire lì.

Come tutelarsi: la scelta di legge nel testamento

Per evitare sorprese è di conseguenza consigliabile prendere precauzioni durante la vita: naturalmente ogni cittadino UE può mantenere il suo diritto di cittadinanza e non importa dove trascorre i suoi ultimi anni di vita. Però per questo egli deve appunto stabilire queste volontà espressamente in un testamento scritto. In questo modo la successione del pensionato con dimora all’estero segue ancora il diritto della sua cittadinanza. Lo stesso vale proprio anche per il lavoratore straniero di origine UE diventato sedentario, perché il suo paese d’origine è diventato un ricordo lontano.

Ciò che il regolamento non cambia

Quello che tuttavia nessun cittadino dell’Unione Europea può cambiare sono le norme giuridiche nazionali di accettazione e realizzazione dell’eredità. Come concretamente la casa viene trasferita agli eredi dipende ancora dalle regolamentazioni del luogo in cui si trova la casa. Proprio nel settore immobiliare o nei depositi bancari nell’UE vi sono fondamenti giuridici molto disparati.

In alcuni paesi si cerca invano la conservatoria del registro immobiliare, e ci si meraviglia sulle richieste delle banche in merito alla documentazione, se in qualità di erede si vogliono i propri soldi.

Le imposte di successione

Un altro aspetto sono le tasse di successione, per le quali fondamentalmente non esiste una convenzione sulla doppia imposizione: in quanto può accadere che vi venga chiesto di pagare doppiamente all’Agenzia delle Entrate italiana e a quella estera. Meglio quindi pensarci in tempo, così da far risparmiare ai propri eredi arrabbiature e soluzioni costose.


Per approfondimenti: giulia@avvgiuliadallecarbonare.it

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