Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18

Due soggetti titolari di concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricettivi, in regioni diverse, ne chiedevano, alle competenti autorità, la proroga ai sensi della legge n. 145/2018 (dunque, sino al 31 dicembre 2033).

Le domande erano respinte e i dinieghi impugnati, dai concessionari, avanti i competenti TAR.

I TAR assumevano decisioni opposte, l’uno accogliendo il ricorso e ritenendo illegittimo il diniego di proroga, l’altro respingendolo.

Entrambe le sentenze erano appellate e il Presidente del Consiglio di Stato, riconoscendo la particolare rilevanza economico-sociale delle questioni da risolvere, deferiva d’ufficio gli affari all’Adunanza Plenaria, rimettendo ad essa la soluzione di tre questioni di diritto sul tema delle proroghe delle concessioni demaniali a fini turistico-ricettivi.

Le statuizioni dell’Adunanza Plenaria

Analizzate le norme del diritto dell’Unione Europea in materia, l’Adunanza Plenaria ritiene con esse incompatibili le disposizioni interne che prevedono proroghe automatiche di tali concessioni che dovrebbero essere, invece, affidate previo espletamento di una gara che garantisca pubblicità, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra operatori interni e di altri Stati membri.

Secondo la pronuncia, infatti, in relazione alle concessioni demaniali italiane marittime, lacuali, fluviali sussistono tutti i presupposti richiesti dal diritto dell’Unione Europea per assoggettarne l’affidamento all’obbligo di gara: tali rapporti sono da ricondursi alle autorizzazioni di servizi e, rispetto ad essi, sussistono tanto l’interesse transfrontaliero certo quanto la scarsità della risorsa naturale.

Pur affermati tali principi, non vi è, secondo la Plenaria, un obbligo in capo alle amministrazioni di intervenire in autotutela sulle proroghe eventualmente, in concreto, rilasciate ai concessionari: i rapporti resteranno validi fino al 31 dicembre 2023 (secondo le pronunce, per fronteggiare l’impatto economico-sociale della decisione e consentire alle amministrazioni di svolgere le procedure di selezione del contraente). Successivamente, “tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se vi sia — o meno — un soggetto subentrante nella concessione”; eventuali ulteriori proroghe normativamente disposte dovranno considerarsi anch’esse incompatibili con il diritto dell’Unione e, quindi, improduttive di effetti.

Le pronunce toccano, in conclusione, anche ulteriori delicati aspetti della vicenda quali i principi da osservarsi nelle procedure di gara da svolgersi; la durata dei nuovi rapporti da instaurarsi; l’indennizzo a favore del concessionario uscente che abbia effettuato investimenti confidando nella maggior longevità della concessione; l’entità dei canoni concessori.


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