Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, Sez. 1, sentenza pronunciata all’udienza del 10 febbraio 2026 (ric. n. 25/2024)
La rettifica del classamento da C/3 (laboratori per arti e mestieri) a C/1 (negozi e botteghe) non può fondarsi sulla mera potenzialità di un utilizzo commerciale dell’immobile. Le vetrate che assolvono una funzione aeroilluminante non sono vetrine espositive, e in mancanza di accesso autonomo e diretto dalla strada pubblica difetta quello che la stessa Amministrazione qualifica come requisito essenziale della categoria C/1.
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale Territorio notificava ai comproprietari di un’unità immobiliare un avviso di accertamento catastale con cui assegnava all’unità la categoria C/1 (negozi e botteghe) in sostituzione della categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri) proposta dai contribuenti con dichiarazione di variazione DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni.
All’esito di un sopralluogo, l’Ufficio aveva rettificato il classamento dichiarato, richiamando in motivazione la circolare n. 98 del 10 giugno 1939, secondo cui vanno compresi in categoria C/1 anche “quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l’attività che in atto viene esplicata”, precisando altresì che requisito essenziale della categoria è quello di avere accesso diretto dalla strada pubblica.
L’immobile era in realtà un capannone in zona periferica, concesso in comodato ad un’impresa di onoranze funebri e destinato in parte ad attività di ufficio e di assemblaggio dei semilavorati, in parte a struttura per il commiato.
I contribuenti impugnavano l’atto deducendo il difetto di motivazione e, nel merito, l’erronea valutazione delle caratteristiche dell’unità immobiliare.
L’obbligo di motivazione dell’avviso nella procedura DOCFA
La Corte muove dal principio consolidato in materia di classamento a seguito di procedura DOCFA: “l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate” (Cass. civ., sez. trib., ordinanza 1° marzo 2025, n. 5451).
Nel caso esaminato la rettifica si fondava su un diverso inquadramento dei medesimi elementi già indicati nella denuncia di variazione, senza che i dati dichiarati fossero disattesi o modificati. Sotto il profilo formale, dunque, la motivazione è ritenuta idonea, avendo consentito ai contribuenti di conoscere le ragioni erariali e di articolare le proprie difese.
Le vetrate non sono vetrine
Diversa è la sorte dell’atto nel merito.
L’Ufficio aveva addotto due elementi a sostegno del diverso classamento: la presenza di un ufficio e di un locale di esposizione dotati di vetrine, e la comparabilità con altre unità ritenute similari.
La Corte osserva che, nella struttura in esame, le vetrate assolvono una funzione semplicemente architettonica, in ragione dei parametri aeroilluminanti e per consentire l’illuminazione naturale dell’area destinata all’assemblaggio, come risultava dalla relazione di progetto e dalla C.I.L.A. presentata al Comune: esse non svolgono quindi alcuna funzione espositiva di pubblica evidenza.
Manca l’accesso diretto dalla strada pubblica
In secondo luogo, l’unità immobiliare non dispone di accesso autonomo e diretto alla strada pubblica — requisito che lo stesso Ufficio aveva qualificato come essenziale per l’inquadramento in categoria C/1.
Il locale ufficio-laboratorio risulta infatti strutturalmente e funzionalmente collegato alle altre due unità del compendio in un unico corpo di fabbrica, utilizzato unitariamente dall’impresa comodataria, con unico accesso esterno al servizio delle tre unità.
L’assenza di modifiche funzionali e l’inconsistenza delle comparazioni
La Corte valorizza inoltre tre ulteriori profili:
- l’unità immobiliare, classificata come laboratorio sin dal 2015, non ha subito modifiche rilevanti sotto il profilo funzionale: la variazione DOCFA riguardava modifiche interne non direttamente incidenti sul locale ufficio-laboratorio, finalizzate alla creazione della sala del commiato, censita in distinto subalterno per il quale gli stessi contribuenti avevano proposto — ottenendola — la categoria C/1;
- l’attività artigianale consiste nella lavorazione e predisposizione delle bare e nei servizi collaterali, parte di un’offerta di servizi funerari che comprende l’accoglienza dei parenti, la celebrazione dei riti di commiato, l’area di parcheggio e il ricovero degli automezzi di servizio: attività come tale da svolgersi in un unico immobile dedicato;
- le comparazioni addotte dall’Ufficio non sono significative, trattandosi di unità poste al piano terra di ordinari edifici condominiali con accesso diretto alla pubblica via situati nel centro del paese, ovvero di fabbricato di tipologia visibilmente antiquata, ben diversi dal più moderno capannone destinato a servizi funerari secondo le normative di settore.
Il valore della circolare del 1939
Di particolare interesse è la statuizione sul criterio della potenzialità commerciale: le indicazioni dettate dalla circolare n. 98/1939 circa la rilevanza a fini catastali della semplice potenzialità di utilizzo commerciale hanno rilevanza interna. In ogni caso, precisa la Corte, quel criterio non si adatta al fabbricato per cui è causa, né da solo può giustificare una rettifica basata su presupposti e raffronti errati o incongruenti.
La decisione
Il ricorso è accolto. L’atto impugnato è annullato nella parte relativa all’unità immobiliare contestata, con ripristino del classamento in categoria C/3. Le spese di lite sono poste a carico dell’Agenzia soccombente.
La coerenza fra dato catastale e titolo edilizio
Merita attenzione un profilo che la vicenda mette in luce oltre il singolo classamento. La rettifica tentata dall’Ufficio avrebbe prodotto un disallineamento fra la destinazione d’uso catastale e quella urbanistica: l’unità immobiliare era regolarmente assentita, con permesso di costruire e successiva S.C.I.A., quale laboratorio, e come tale legittimamente utilizzata.
Attribuirle la categoria C/1 avrebbe significato registrare in catasto una destinazione commerciale che il titolo edilizio non contemplava, introducendo una contraddizione fra il dato catastale e l’atto che legittima l’immobile.
A ciò si aggiunge un dato di pianificazione: l’area era, secondo il P.R.G.C., satura sotto il profilo della superficie commerciale. Una destinazione a negozio non avrebbe dunque potuto essere assentita in quella zona nemmeno volendo, il che rende ancor meno sostenibile la tesi della potenzialità commerciale su cui l’Ufficio aveva fondato la rettifica.
Per approfondimenti: giulia@avvgiuliadallecarbonare.it
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