IMPUGNAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI, TUTELA AMBIENTALE E INTERESSE AD AGIRE

Il criterio della vicinitas, intesa come vicinanza della proprietà del ricorrente all’intervento contestato, non basta ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire, dovendosi dimostrare che l’intervento sia idoneo a incidere negativamente sul fondo del ricorrente.

È ammissibile l’impugnazione di strumenti urbanistici generali o attuativi, nel caso in cui il ricorrente censuri prescrizioni direttamente riguardanti i beni di proprietà o che ne comportino significativa riduzione del valore o dell’utilità; è possibile agire per la tutela dell’ambiente e della salute solo se i relativi danni siano debitamente evidenziati in giudizio.

Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2020 n. 1011

I ricorrenti hanno impugnato avanti il competente TAR gli atti di programmazione urbanistica relativi alla realizzazione di un “parco ludico-sportivo” in area situata nelle vicinanze delle rispettive proprietà, invocando, quale criterio fondante il proprio interesse a ricorrere, la vicinitas (intesa quale “vicinanza” dei fondi di proprietà alla zona interessata dall’intervento contestato).

La realizzazione del parco, a dire dei ricorrenti, avrebbe leso i valori ambientali della zona e danneggiato la salute della popolazione, a causa del previsto conferimento di rocce e terre da scavo.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile: i ricorrenti avevano dimostrato la propria qualità di residenti nel comune interessato dall’intervento, ma non la proprietà di immobili nel territorio comunale, né il rapporto spaziale tra le loro unità immobiliari e l’area oggetto degli atti impugnati. In particolare, non erano provati i pregiudizi concreti eventualmente causati ai beni in questione.

In appello, il Consiglio di Stato ha osservato che la vicinitas non giustifica, da sola, la proposizione del ricorso: occorre al contrario dimostrare anche che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi e incidere negativamente sui fondi dei ricorrenti.

Ha proseguito il Consiglio di Stato confermando che è possibile impugnare uno strumento urbanistico, generale o attuativo: occorre, però, contestare prescrizioni che riguardino direttamente i beni di proprietà di chi agisce in giudizio, ovvero ne comportino una significativa riduzione di valore o di utilità.

In tale contesto, può ammettersi il ricorso che contesti lo strumento urbanistico in quanto ritenuto lesivo dell’ambiente e della salute: tuttavia, perché sussista interesse, è necessario che i relativi danni siano debitamente evidenziati dal ricorrente.

Poiché, secondo il Consiglio di Stato, nel caso specifico, i paventati danni all’ambiente ed alla salute non sono stati provati in modo concreto ed attuale, ma solo in via di ipotesi, le censure dei ricorrenti sono respinte.

 

Per approfondimenti: giulia@avvgiuliadallecarbonare.it

 

 

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.