EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E INTERESSE AL RICORSO

T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22 giugno 2020 n. 418.

Con la sentenza in commento, il T.A.R. Liguria si è espresso sul ricorso proposto dal proprietario di un’abitazione confinante con un’area demaniale oggetto di concessione per l’esercizio di attività di stabilimento balneare.

La ricorrente, nell’impugnare le comunicazioni comunali con cui erano state rigettate le sue istanze volte a far dichiarare la decadenza della concessione e a far sì che l’arenile antistante la sua abitazione fosse lasciato al pubblico uso, si doleva, sostanzialmente:

-  dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea del sistema di proroghe delle concessioni demaniali marittime introdotto dal legislatore italiano;

-   del rischio per la diffusione del virus Sars-CoV-2 derivante dall’apertura dello stabilimento per la stagione estiva;

-   del mancato rispetto delle norme del Codice Civile in tema di distanze tra edifici, non essendo rispettata la minima distanza di tre metri tra il balcone di proprietà e le cabine dello stabilimento balneare.

In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controinteressata, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Il giudizio amministrativo non è, infatti, una giurisdizione oggettiva deputata alla verifica della legittimità dei provvedimenti nell’astratto interesse generale.

Al contrario, vi è da accertare la sussistenza delle tre condizioni dell’azione:

 - il titolo o possibilità giuridica (deve esistere una posizione giuridica soggettiva qualificata che distingua il ricorrente dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo);

 - la legittimazione attiva (il ricorrente deve affermarsi titolare di tale posizione giuridica);

 - l’interessepersonale, attuale e concreto - a ricorrere, ex art. 100 c.p.c. (deve esservi la possibilità per il ricorrente di ottenere un vantaggio attinente ad uno specifico bene della vita).

Il criterio della vicinitas, secondo la giurisprudenza, radica in capo al confinante una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati: tuttavia, lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento non è sufficiente a comprovare anche l’interesse ad agire, occorrendo anche che vi sia un concreto pregiudizio per il ricorrente.

Secondo il T.A.R. Liguria, il ricorrente è nella fattispecie sfornito di tale interesse: infatti, la mancata adozione della procedura di evidenza pubblica non gli cagiona alcun danno, né l’accoglimento della domanda gli consente di ottenere il bene della vita a cui aspira (e, dunque, che la spiaggia sia lasciata libera da stabilimenti balneari).

Da ciò, l’inammissibilità del ricorso.

Quanto alle ulteriori doglianze, conclude il T.A.R. precisando che:

 - i rischi di diffusione del virus Sars-CoV-2 possono essere meglio gestiti proprio negli arenili in concessione, rispetto a quanto avverrebbe in spiaggia libera, in quanto il concessionario è chiamato a far rispettare precise regole;

 - sono inapplicabili le disposizioni codicistiche sulle distanze, sia poiché le cabine del cui posizionamento il ricorrente si duole non sono classificabili tra le “costruzioni”, sia, in ogni caso, poiché la sua abitazione risulta edificata in epoca successiva a quella in cui lo stabilimento già risultava organizzato nelle attuali modalità.