DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: NON DOVUTI GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non sono dovuti con riferimento ad un intervento di demolizione e ricostruzione che porti alla realizzazione di un edificio che abbia la stessa volumetria, le medesime caratteristiche e la stessa destinazione d’uso dell’edificio preesistente.

Il principio è confermato, da ultimo, da T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, sentenza n. 10887 del 12 settembre 2019.

La vicenda.

Il ricorrente ha realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, a seguito della presentazione all’autorità comunale, a suo tempo, dell’apposita denuncia di inizio attività (oggi, e per quel che sarà esposto in seguito, segnalazione certificata di inizio attività).

Dietro richiesta dell’amministrazione comunale, il ricorrente ha provveduto al versamento degli importi a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria: ciò, tuttavia, al solo scopo di non vedere interrotto l’intervento in via di realizzazione.

Il ricorrente ritiene, infatti, di non essere tenuto ad alcun versamento, in quanto l’intervento si era sostanziato nella demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio originario, quanto a sagoma, volumetria e destinazione.

Su tali presupposti, è instaurata la controversia avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale, con richiesta del ricorrente di condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione degli importi versati a titolo di oneri urbanizzativi.

La decisione del TAR.

Osserva il TAR che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo previsto dal legislatore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, che trova la propria causa giuridica nelle maggiori spese che l’Amministrazione pubblica deve accollarsi in dipendenza della costruzione dell’edificio e del connesso utilizzo, da parte dei detentori del bene, dei servizi e degli spazi circostanti.

La debenza di tale contributo non dipende tanto dalla tipologia del titolo abilitativo richiesto (permesso di costruire o DIA, oggi Scia) per la realizzazione delle opere, quanto, piuttosto, dalla natura e dagli effetti dell’intervento edilizio posto in essere: il contributo è dovuto in presenza di un aumento del carico antropico.

Il TAR conferma che, con particolare riferimento al caso di intervento di demolizione e ricostruzione, non determina aumento del carico antropico la cosiddetta “ristrutturazione ricostruttiva” che si ha in presenza della demolizione e ricostruzione dell’edificio con le medesime caratteristiche, volumetria, destinazione del precedente: di conseguenza, in tal caso, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non sono dovuti.

Per il caso in cui, invece, la ristrutturazione edilizia comporti una variazione del carico urbanistico, dal contributo per gli oneri di urbanizzazione deve essere comunque sottratto l’importo imputabile al carico urbanistico generato dall’edificio preesistente; si precisa che, laddove la costruzione originaria sia stata realizzata in un periodo antecedente l’introduzione del contributo concessorio, il relativo onere deve ritenersi assolto virtualmente.

Sulla base di tali considerazioni giuridiche, accertando che nella fattispecie si era verificata una "ristrutturazione ricostruttiva", il TAR accoglie il ricorso, accerta il diritto del ricorrente all’esonero dal contributo a titolo di oneri urbanizzativi e condanna l’Amministrazione comunale a restituire al ricorrente gli importi a suo tempo, a tale titolo, versati.

 

Per approfondimenti: giulia@avvgiuliadallecarbonare.it

 

 

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