DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE

T.A.R. Veneto, II, 08.09.2020, n. 797.

Secondo la pronuncia esaminata, la demolizione di due edifici, uno a uso residenziale ed uno artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati a uso abitativo e con complessivo aumento delle unità abitative, comporta quell’incremento del carico urbanistico che è presupposto dell’onerosità degli interventi di trasformazione del territorio.

I fatti.

La società proprietaria di un’area interessata da un intervento edilizio impugnava il provvedimento comunale con cui era determinato il contributo di costruzione, contestando il calcolo degli oneri di urbanizzazione effettuato dall’Amministrazione.

La società rappresentava che l’area era già edificata e che l’intervento era consistito nella demolizione dell’esistente con ricostruzione di nuovi edifici; tuttavia, il Comune aveva chiesto il pagamento del contributo di costruzione ritenendo l’intervento come “nuova costruzione” e, sostanzialmente, considerando l’area inedificata.

La società precisava, inoltre, di aver corrisposto gli importi richiesti dal Comune al solo scopo di ottenere il titolo edilizio, con riserva di ripetizione dell’eccedenza.

Proprio per la ripetizione di tale eccedenza, la società agiva in giudizio.

La sentenza del T.A.R. Veneto.

Il Tribunale afferma, in primo luogo, che il pagamento da parte della ricorrente degli importi richiesti dall’Amministrazione non ha comportato acquiescenza alla pretesa comunale: si sottolinea, infatti, che tale pagamento è avvenuto al solo scopo di ottenere il rilascio del titolo edilizio e con riserva espressa di ripetere quanto versato in eccedenza.

Ciò premesso, il Tribunale ricorda che: “gli oneri di urbanizzazione espletano la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria” e che: “il costo di costruzione si configura quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore”.

Infatti, anche alla luce degli insegnamenti del Consiglio di Stato, il contributo per oneri di urbanizzazione, sul piano eziologico, è da ricollegare al surplus di opere di urbanizzazione che la P.A. deve affrontare in relazione al nuovo intervento; tale prestazione, avente natura non tributaria, prescinde dalle opere di urbanizzazione da eseguirsi in concreto e ha come presupposto l’aumento del carico urbanistico conseguente all’intervento edilizio.

Dunque, in presenza di un intervento che accresca la "fruibilità urbanistica" di un edificio, il contributo per oneri di urbanizzazione è dovuto, senza che vi sia neppure la necessità di verificare che tale intervento interessi l’intero edificio.

Venendo ad esaminare il caso concreto, il Tribunale sottolinea che, dalle relazioni depositate in giudizio, emerge che l’intervento aveva comportato la demolizione di due edifici, l’uno a uso residenziale e l’altro a destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati a uso abitativo, ciascuno composto da quattro unità abitative.

In particolare, a seguito dell’intervento, le unità abitative erano passate, da due originarie, a otto; inoltre, l’intervento aveva incrementato la superficie lorda di pavimento e comportato variazioni planivolumetriche, della sagoma, delle altezze e del numero di vani abitabili.

Per questo, ad avviso del Tribunale, il Comune aveva correttamente qualificato l’intervento come nuova costruzione e richiesto il pagamento dei conseguenti oneri urbanizzativi: infatti, la creazione di sei nuove unità abitative provoca ragionevolmente quell’aumento del carico urbanistico che è presupposto dell’onerosità degli interventi di trasformazione del territorio.

Conclusione.

Per le ragioni sopra esposte, con la sentenza in commento, il ricorso viene respinto e confermata la legittimità del provvedimento comunale gravato.

 

Per approfondimenti: giulia@avvgiuliadallecarbonare.it






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